Articolo 12 - Convenzione della Legge 21 dicembre 1978, n. 870
Articolo 11Articolo 13
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25 gennaio 1979
Articolo

Gli Stati contraenti notifiche panno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per la applicazione della presente Convenzione sul loro territorio.
Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1979