Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462
Articolo 6Articolo 7 bis
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23 gennaio 2002
Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Entrata in vigore il 23 gennaio 2002
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