2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
3. Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo' dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.