Articolo 32 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 29Articolo 33
Versione
10 maggio 2001
Art. 32. Dibattimento 1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
3. Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo' dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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