Articolo 32 bis del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 33Articolo 35
Versione
8 agosto 2009
Art. 32-bis. (( (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). )) (( 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a quarantotto ore ))
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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