Articolo 36 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 35Articolo 37
Versione
10 maggio 2001
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Versione
9 marzo 2006
Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria ((. . .)) .
2. Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
Entrata in vigore il 9 marzo 2006
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