Articolo 55 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 59Articolo 61
Versione
10 maggio 2001
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 55. (( (Conversione delle pene pecuniarie). )) (( 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato entro il termine di cui all' articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando e' violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilita' conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.
4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e' dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. ))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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