Articolo 25 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 24Articolo 26
Versione
10 maggio 2001
Art. 25. Richieste del pubblico ministero 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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