Articolo 63 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
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10 maggio 2001
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28 febbraio 2003
Art. 63. Norme applicabili da parte di giudici diversi 1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2003
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