Art. 63. Norme applicabili da parte di giudici diversi 1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) .