Articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 3Articolo 5
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Art. 4. Competenza per materia 1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice penale ; ((16)) b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale .
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , recante "Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1095 , 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione ";
c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 , recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";
e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 , recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362 , recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65 , terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 , recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107 , recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 , recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell' articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ";
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell' articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ";
p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 APRILE 2005, N. 49 ;
q) articoli 186, commi 2 e 6 , 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante "Nuovo codice della strada ";
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 .
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

--------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 14 dicembre 2018 n. 236 (in G.U. 1ª s. s. 19/12/2018 n.50), ha dichiarato:
"1) l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [...], come modificato dall' art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 , nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall' art. 582, secondo comma, del codice penale , per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. ;
2)dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...], l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 , nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall' art. 582, secondo comma, cod. pen. , per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. , come modificato dall' art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 ".
Entrata in vigore il 20 dicembre 2018
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