Articolo 26 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 25Articolo 27
Versione
10 maggio 2001
Art. 26. Provvedimenti del giudice di pace 1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente.
L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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