Articolo 50 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
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Versione
10 maggio 2001
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Versione
2 agosto 2005
Art. 50. Delegati del procuratore della Repubblica
nel procedimento penale davanti al giudice di pace 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
(( a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; ))
b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale , nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell' articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 162, commi 1 , 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271 .
Entrata in vigore il 2 agosto 2005
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