Articolo 28 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 27Articolo 29
Versione
10 maggio 2001
Art. 28. Pluralita' di persone offese 1. Il ricorso presentato da una fra piu' persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata gia' presentata.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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