Articolo 42 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 41Articolo 43
Versione
10 maggio 2001
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Versione
1 luglio 2002
Art. 42. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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