Articolo 3 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 maggio 2001
Art. 3. Assunzione della qualita' di imputato 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita' di imputato la persona alla quale il reato e' attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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