Articolo 37 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 36Articolo 38
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10 maggio 2001
Art. 37. Impugnazione dell'imputato 1. L'imputato puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; puo' proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
2. L'imputato puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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