Articolo 40 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 39Articolo 41
Versione
10 maggio 2001
Art. 40. Giudice dell'esecuzione 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice di pace che l'ha emesso.
2. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, e' competente in ogni caso quest'ultimo.
4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, e' competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
5. Il giudice indicato nei commi da 1 a 4 e' competente anche se il provvedimento da eseguire e' stato comunque riformato.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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