Articolo 61 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 55Articolo 62
Versione
10 maggio 2001
Art. 61. Interruzione della prescrizione 1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale , dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Nota all'art. 61:
- Si riporta il testo dell' art. 160 del codice penale :
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la meta'".
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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