Articolo 6 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 maggio 2001
Art. 6. Competenza per materia determinata dalla connessione 1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non e' possibile la riunione dei processi, ne' tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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