Articolo 22 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 20 bisArticolo 23
Versione
10 maggio 2001
Art. 22. Presentazione del ricorso 1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha gia' presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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