Articolo 48 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 47Articolo 49
Versione
10 maggio 2001
Art. 48. Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice 1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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