2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilita', indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilita' che puo' essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice puo' fissare una nuova udienza a distanza di non piu' di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne da' lettura.