Articolo 33 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 32Articolo 32 bis
Versione
10 maggio 2001
Art. 33. Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare 1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilita', indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilita' che puo' essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice puo' fissare una nuova udienza a distanza di non piu' di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne da' lettura.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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