Articolo 13 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 12Articolo 14
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10 maggio 2001
Art. 13. Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti 1. La polizia giudiziaria puo' richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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