Articolo 38 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 37Articolo 39
Versione
10 maggio 2001
Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e' ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente e' condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi e' colpa grave, il ricorrente puo' essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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