Articolo 64 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 63Articolo 62 bis
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10 maggio 2001
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28 febbraio 2003
Art. 64. Norma transitoria 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Ferma l'applicabilita' dell' articolo 2, comma terzo, del codice penale , nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, ((comma)) 1 ((...)) ; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non e' ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Entrata in vigore il 28 febbraio 2003
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