Articolo 15 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 14Articolo 16
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10 maggio 2001
Art. 15. Chiusura delle indagini preliminari 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.
2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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