Articolo 10 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 maggio 2001
Art. 10. Astensione e ricusazione del giudice di pace 1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.
2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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