Articolo 5 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 maggio 2001
Art. 5. Competenza per territorio 1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato.
2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui e' compreso il giudice territorialmente competente.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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