Articolo 17 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
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10 maggio 2001
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4 aprile 2024
Art. 17. Archiviazione 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli ((408 e)) 411 del codice di procedura penale ((...)) , nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all' articolo 415 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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