Articolo 2 del Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 gennaio 1987
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Versione
31 dicembre 1994
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 1994, N. 685))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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