Articolo 8 del Decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24
Articolo 7
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6 aprile 2012
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 6 aprile 2012
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