Articolo 152 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 153Articolo 155
Versione
23 marzo 1915
>
Versione
13 giugno 1990
>
Versione
9 maggio 2025
Testo unico-art. 152
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025