Articolo 125 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 124Articolo 126
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23 marzo 1915
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23 gennaio 1923
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1 marzo 1924
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13 ottobre 2000
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9 maggio 2025
Testo unico-art. 125
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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