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Articolo 304 - Testo unico della legge comunale e provinciale
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Articolo 305
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Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 304 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Abrogato
Versione
23 marzo 1915
>
Versione
13 giugno 1990
>
Versione
9 maggio 2025
Confronta le versioni
Testo unico-art. 304
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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