Articolo 6 del Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115
Articolo 5Articolo 7
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28 maggio 2003
Art. 6. Modifiche al Capo XI 1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Entrata in vigore il 28 maggio 2003
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