2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall' articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . Si applica l' articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
(64) (70) (87)
------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , ha disposto (con l'art. 4, comma 4, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.P.C.M. 22 maggio 2017, (in G.U. 30/05/2017, n. 124), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto di cui all' art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre 2017 sono trasmesse entro il 12 giugno 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (in G.U. 05/03/2019, n. 54) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all' art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019".