Articolo 41 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Articolo 40 bisArticolo 42
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Art. 41. (Regime fiscale di attrazione europea) 1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche , comprese quelle di direzione e coordinamento, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si puo' applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all' articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .
La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata l'istanza di interpello.
1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
((45a)) ----------- AGGIORNAMENTO (45a)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ha disposto (con l'art. 1, comma 583, lettera a)) che a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 1 marzo 2014
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