Articolo 10 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Articolo 9Articolo 10 bis
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Art. 10. Riduzione della spesa in materia di invalidita' 1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell' articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell' articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
3. Fermo quanto previsto dal codice penale , agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall' articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: "Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidita' civile."
4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell' articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66)) . I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 . ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66)) . ((84)) -------------- AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei periodi terzo e quinto di cui al comma 5 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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