Articolo 52 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
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31 maggio 2010
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31 luglio 2010
Art. 52. (Fondazioni bancarie) 1. L' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile , la vigilanza sulle fondazioni bancarie e' attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente societa' bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo. (( 1-bis. Le disposizioni dell' articolo 15, commi 13 , 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All' articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , le parole: "non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento".
1-quater. All' articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria".
1-quinquies. All' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , dopo la lettera k), e' aggiunta la seguente:
"k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni" ))
Entrata in vigore il 31 luglio 2010
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