Articolo 5 del Decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 settembre 1987
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Versione
26 novembre 1987
Art. 5. (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 , 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell' articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195 , inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello ))
Entrata in vigore il 26 novembre 1987
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