Articolo 27 - Convenzione della Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 aprile 1989
Articolo 27
ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE
Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza ai fini della notifica e della riscossione delle imposte specificate all'articolo 2, delle soprattasse ed addizionali di tali imposte nonche' degli interessi e spese ad esse relativi. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato contraente, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni legali e regolamentari applicabili alla notifica ed alla riscossione di dette imposte di quest'ultimo Stato, la notifica e la riscossione dei crediti fiscali di cui al primo paragrafo che siano esigibili nel primo Stato. Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato richiesto e questo non e' obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente. Le richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale dei titoli esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle decisioni passate in giudicato. Per quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame l'autorita' competente di uno Stato contraente puo', al fine di salvaguardare i propri diritti, chiedere all'autorita' dell'altro Stato contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo; le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, mutatis mutandis, a tali misure. L'articolo 26, terzo, quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica ugualmente alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo, delle autorita' competenti dello Stato richiesto.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989
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