Articolo 5 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 marzo 2010
Art. 5. Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente 1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o piu' imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o piu' imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.
Entrata in vigore il 2 marzo 2010
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