Articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12
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2 marzo 2010
Art. 4. Generatori di aerosol 1. I generatori di aerosol, come definiti dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro contenitore.
Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 , i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto.
Note all' art. 4 :
- L' art. 1 e l' art. 4, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1982, n. 284., cosi' recitano:
«Art. 1. Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere.».
«Art. 4. Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256 , e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;
b) il simbolo di conformita' al presente decreto, ossia il simbolo «Є» (epsilon rovesciato);
c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;
d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;
e) il contenuto netto in peso ed in volume.».
- La direttiva 757324/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 giugno 1975, n. L 147.
Entrata in vigore il 2 marzo 2010
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