Articolo 17 - Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Articolo 16Articolo 18
Versione
9 novembre 1998
Art. 17.
1. Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto gia' espressamente previsto dal precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dalle aziende, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica.
2. Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto contatto e collaborano con le aziende e le regioni di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978 ;
b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;
c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad equipe per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;
d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione;
e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita' professionale, su richiesta della regione o dell'azienda, presso i servizi pubblici del territorio;
g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;
h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;
i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive.
3. Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate negli accordi regionali.
4. A decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente accordo per gli adempimenti extra professionali posti a carico delle farmacie, le aziende U.S.L. verseranno all'ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacia privata, un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. Detto importo e' destinato ai titolari di farmacia in quota procapite. Il suddetto contributo viene altresi' corrisposto dalle aziende alle farmacie pubbliche che d'intesa con le loro organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo.
5. Il contributo di cui al comma 4 e' versato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche trimestralmente e comunque entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Entrata in vigore il 9 novembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente