Art. 4.
Direttore
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di direttore e' conferito a persona con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore ferroviario, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
3. Il direttore dura in carica 3 anni.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore e' determinato con contratto individuale della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, stipulato con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
5. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165.
6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il direttore:
a. predispone i bilanci di previsione e i rendiconti dell'Agenzia;
b. adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro vigilante, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
d. definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia;
e. promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
f. sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ed unita' operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle articolazioni territoriali; assicura altresi' l'unicita' di indirizzo tecnico-amministrativo;
g. conferisce, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche in materie tecnico-scientifiche, giuridiche o amministrative ed incarichi di supporto giuridico e tecnico-amministrativo, nonche' nomina il responsabile dell'ufficio di controllo interno, compatibilmente con le norme concernenti il contenimento della spesa pubblica;
h. nomina i dirigenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
i. adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante;
l. adotta, previa approvazione del comitato direttivo, gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti.
7. Il direttore inoltre:
a) convoca e presiede il comitato direttivo, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
b) sottopone al comitato direttivo il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;
c) informa il comitato direttivo in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
d) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il direttore, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
9. L'incarico di direttore cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione e' effettuata dal Ministro sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale per il trasporto ferroviario del dicastero vigilante. Qualora ricorrano i citati presupposti per la revoca dell'incarico del direttore, il Ministro ne comunica le cause e le motivazioni al direttore stesso, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale provvedere ad eventuali adempimenti e fornire eventuali controdeduzioni; decorso questo termine senza che il direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del direttore che, previo conforme parere del comitato di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , viene dichiarata dall'organo competente per la nomina.
Direttore
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di direttore e' conferito a persona con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore ferroviario, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
3. Il direttore dura in carica 3 anni.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore e' determinato con contratto individuale della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, stipulato con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
5. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165.
6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il direttore:
a. predispone i bilanci di previsione e i rendiconti dell'Agenzia;
b. adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro vigilante, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
d. definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia;
e. promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
f. sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ed unita' operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle articolazioni territoriali; assicura altresi' l'unicita' di indirizzo tecnico-amministrativo;
g. conferisce, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche in materie tecnico-scientifiche, giuridiche o amministrative ed incarichi di supporto giuridico e tecnico-amministrativo, nonche' nomina il responsabile dell'ufficio di controllo interno, compatibilmente con le norme concernenti il contenimento della spesa pubblica;
h. nomina i dirigenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
i. adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante;
l. adotta, previa approvazione del comitato direttivo, gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti.
7. Il direttore inoltre:
a) convoca e presiede il comitato direttivo, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
b) sottopone al comitato direttivo il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;
c) informa il comitato direttivo in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
d) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il direttore, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
9. L'incarico di direttore cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione e' effettuata dal Ministro sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale per il trasporto ferroviario del dicastero vigilante. Qualora ricorrano i citati presupposti per la revoca dell'incarico del direttore, il Ministro ne comunica le cause e le motivazioni al direttore stesso, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale provvedere ad eventuali adempimenti e fornire eventuali controdeduzioni; decorso questo termine senza che il direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del direttore che, previo conforme parere del comitato di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , viene dichiarata dall'organo competente per la nomina.