Articolo 3 del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
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14 marzo 2021
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21 aprile 2021
Art. 3. Composizione delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni di cui all' articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,)) e all' articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ((e uno effettivo e uno supplente sono individuati)) tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all' articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione delle ((materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale)) .
3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
Entrata in vigore il 21 aprile 2021
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