Art. 5. Verbale della prova di esame 1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione del candidato, delle modalita' e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identita' dei membri della sottocommissione collegati, ((delle materie prescelte dal candidato)) , del numero della busta dalla quale il quesito e' prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da' atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da' atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne da' atto a verbale.