Articolo 5 del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
Articolo 4Articolo 6
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14 marzo 2021
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21 aprile 2021
Art. 5. Verbale della prova di esame 1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione del candidato, delle modalita' e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identita' dei membri della sottocommissione collegati, ((delle materie prescelte dal candidato)) , del numero della busta dalla quale il quesito e' prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da' atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
Entrata in vigore il 21 aprile 2021
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