Articolo 47 del Codice penale militare di guerra
Articolo 46Articolo 48
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21 maggio 1941
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3 febbraio 2002
Art. 47.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena ((. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra)) ).

Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

((Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:


1) la personalita' dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumita' pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralita' pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.


Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare))
Entrata in vigore il 3 febbraio 2002
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