(Fatti collettivi).
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso da piu' militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. ((38a))
La condanna importa la rimozione.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".