Articolo 113 del Codice penale militare di guerra
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Versione
21 maggio 1941
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Versione
25 ottobre 1994
Art. 113.

(Fatti collettivi).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso da piu' militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. ((38a))

La condanna importa la rimozione.

----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1994
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