Articolo 28 del Codice penale militare di guerra
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21 maggio 1941
Art. 28.

(Potere del comandante di condonare le pene).

Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.

Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.

Il condono della pena si ha come non conceduto, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra piu' grave.


Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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