(Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari).
E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:
1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;
2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.
Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((38a))
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".