Articolo 158 del Codice penale militare di guerra
Articolo 155Articolo 159
Versione
21 maggio 1941
>
Versione
25 ottobre 1994
Art. 158.

(Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari).

E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;

2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((38a))

Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente